Welcome to the section of our site where you may download our recent news items and publications or subscribe to our regular legal updates.
Practice area All Business - Banking Business - Brands Business - Commercial litigation & arbitration Business - Corporate Business - Corporate finance Business - Cultural assets & art Business - Employment Business - Funds, investments, tax & trusts Business - Hotels Business - Insolvency Business - IP, media & reputation management Business - Italy Business - Not-for-profit organizations Business - Real estate Business - Tax Personal - Cultural assets & art Personal - Divorce & family law Personal - Elder law Personal - Employment Personal - Family office & family business Personal - Italy Personal - Landed estates Personal - Litigation Personal - Philanthropy & charitable giving Personal - Probate & trust management Personal - Residential real estate Personal - Tax Personal - Trust & succession disputes Personal - Wealth structuring Personal - Wills & succession planning
Type of publication All Brochures Legal Updates and Articles News Newsletter
Published between 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Keywords
Search
18 August 2008
La legge Hereos Earning assistance and Relief Tax (Heart) Act entrata in vigore lo scorso 17 giugno, introduce un nuovo regime fiscale a carico di quei soggetti definiti espatriati per aver rinunciato alla cittadinanza statunitense o, in certi casi, alla residenza di lunga data negli Stati Uniti (rinuncia, cioè, alla green card).
1. La riforma comprende la previsione di una tassa che si applica a tutti i beni dell'espatriato, ovunque situati, con riferimento al loro valore di mercato nel giorno precedente la data dell'espatrio, come se tali beni fossero stati, in quel giorno, venduti (c.d. "mark - to - market tax"). È soggetto a tassazione il ricavo netto di tale vendita simulata se superiore a 600.000 dollari.
La tassa non si applica ad alcune fattispecie individuate, tra cui segnaliamo, ad esempio, gli interessi detenuti in un non grantor trust. La normativa prevede una disciplina particolareggiata, che considerata la complessità della materia non può essere illustrata nel dettaglio. In sintesi, nel caso di non grantor trust, la mark - to - market tax non viene generalmente applicata, ma e' fatto obbligo ai trustee di trattenere e versare al Fisco il 30 percento su ogni porzione distribuita (sia direttamente che indirettamente) a soggetti espatriati, nel caso in cui, se l'espatrio non fosse avvenuto, tali somme sarebbero confluite nell'imponibile lordo valido ai fini della tassazione sul reddito. Il trustee che non ottemperi al versamento di tale ritenuta è personalmente responsabile per il mancato pagamento.
Al contrario, i beni detenuti da un espatriato quale "titolare" in un grantor trust sono soggetti alla mark - to - market tax.
2. La legge prevede una tassa su certi legati e donazioni effettuati dall'espatriato a favore di qualsiasi soggetto cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti qualora il valore complessivo dei legati e donazioni nell'anno solare ecceda i 12.000 dollari. È prevista la detraibilita' di eventuali imposte sulle donazioni o successioni pagate in uno Stato straniero.
Sono esenti le disposizioni a favore del coniuge cittadino statunitense o di un ente benefico.
Nel caso poi di una donazione o legato a favore di un trust statunitense, il trust viene considerato, ai fini fiscali, quale "cittadino statunitense" con conseguente tassazione di donazioni e legati. Nel caso, invece, di donazioni o legati a favore di un trust straniero, le somme distribuite da tale trust nei confronti di un cittadino o persona residente negli Stati Uniti, sono soggette a tale tassa in quanto considerate, ai fini fiscali, alla stregua di un legato o donazione effettuate dall'espatriato.
3. Viene abrogato il cosiddetto shadow period della durata di dieci anni. Nel regime previgente, l'espatriato che, durante i dieci anni successivi all'espatrio, avesse soggiornato negli Stati Uniti per un breve periodo previsto dalla legge era obbligato a versare le tasse come cittadino statunitense. Erano, inoltre, soggetti a tassazione tutti gli utili e i redditi prodotti negli Stati Uniti nel medesimo termine decennale.
4. Soggetti cui si applica la normativa. La legge si applica nei confronti degli espatriati, definiti "covered expatriates", che: (i) siano titolari di un patrimonio netto, pari o superiore, a 2 milioni di dollari; (ii) abbiano prodotto negli Stati Uniti, nei cinque anni precedenti allÅfespatrio, una media di redditi netti imponibili superiore a 139.000 dollari; (iii) non abbiano fornito prova di aver ottemperato, nel corso dei cinque anni precedenti, a tutti gli obblighi fiscali previsti della legge federale.
La normativa contiene le seguenti eccezioni. Un individuo non è considerato un "covered expatriate" qualora abbia fornito la prova di cui al precedente punto (iii) e che:
(i) sia, al momento della nascita, cittadino US e di un altro Stato a condizione che (a) alla data di espatrio continui ad essere cittadino e residente ai fini fiscali di tale altra nazione e che, (b) alla data dell'espatrio non risulti essere stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 dei precedenti 15 anni fiscali; o
(ii) rinunci alla cittadinanza statunitense prima del compimento dei diciotto anni e mezzo, sempre che, prima della rinuncia, sia stato residente degli Stati Uniti per non più di 10 anni fiscali.
Alla luce di quanto previsto da tale riforma, nel caso si intenda acquisire la cittadinanza statunitense o trasferire la residenza negli Stati Uniti, è consigliabile siano oggetto di attenta valutazione le conseguenze a lungo termine di un eventuale successivo abbandono del Paese.
Allo stesso modo, il cittadino statunitense o il soggetto residente negli Stati Uniti che intende espatriare dovrebbe riflettere sulla portata dei vincoli fiscali che tale decisione potrebbe comportare anche a distanza di tempo.
I trust, infatti, possono distribuire proventi molti anni dopo l'fespatrio e i legati acquistano efficacia solo al momento della morte del disponente. Si tratta, in breve, di una decisione che può avere ripercussioni per tutto il resto della vita.
Fernando Gandioli
DD: +44 (0)20 7597 6245
Email me