Investitori italiani e crediti libici: possibili rimedi

15 November 11

Introduzione

Secondo una recente inchiesta Reuters, sono almeno una cinquantina le PMI italiane titolari di crediti nei confronti di entità libiche, per commesse complessive stimate intorno a ben 120 milioni di euro.

Nonostante l’uccisione di Muammar Gheddafi, le PMI sono ancora in balia delle ripercussioni della crisi libica.
Le possibili vie volte a limitare il danno subito dalle PMI italiane, comprendono, in particolare, oltre all’attivazione di procedure arbitrali internazionali nei confronti dello Stato Libico sulla base del Trattato bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti (BIT), firmato a Roma tra Italia e Libia in data 13.12.2000, l’instaurazione di procedure domestiche volte a preservare i diritti vantati nei confronti di autorità libiche.

1. Risarcimento del danno: Possibili procedure arbitrali internazionali contro lo Stato Libico

Ai sensi dell'art. 4 del BIT (rubricato “Risarcimento per danni e perdite”) le PMI di ciascuna delle due "Parti Contraenti" [ del trattato] , che abbiano subito danni a causa di guerre, conflitti ovvero insurrezioni o ribellioni verificatisi nel territorio di una delle Parti Contraenti, hanno ad diritto ad "un trattamento che riporterà la situazione allo stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i danni in maniera non inferiore in quantità e qualità al trattamento concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un terzo Paese, scegliendo il trattamento più favorevole".

Nonostante la norma citata necessiti di essere coordinata con altre previsioni dell'art. 9 del BIT, vale la pena ricordare in questa sede che l’investitore, qualora non riesca a risolvere la controversia, può ricorrere alla procedura arbitrale internazionale dell’UNCITRAL.
Rileviamo, infatti, come il ricorso al sistema ICSID, nonostante sia richiamato dal BIT, non sia percorribile, in quanto la Libia non é Stato firmatario della Convenzione di Washington del 1965. Né può sostenersi che il richiamo espresso contenuto nell'art. 9.3 lett. c) del BIT valga quale accordo attributivo della competenza, posto che é la medesima norma a precisare che il ricorso al procedimento arbitrale ICSID, istituito dalla Convenzione di Washington, é consentito solo "qualora le Parti Contraenti vi abbiano aderito" (v. In senso conforme, Sebastiani, La protezione degli investimenti nel diritto internazionale: l'arbitrato ICSID, in Commercio internazionale n.8/2006).

2. Procedimenti cautelari in Italia contro lo Stato Libico

Da quanto sopra osservato, ferma restando l'azionabilità delle procedure arbitrali eventualmente indicate nei contratti da cui derivino i crediti libici, riteniamo che le imprese italiane operanti in Libia possano agire ante causam in via cautelare avanti il Giudice italiano, a condizione che abbiano fondate ragioni di ottenere il risarcimento ai sensi dell'articolo 4 del BIT.

A tal fine l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni detenuti in Italia dallo Stato Libico possono essere aggrediti in forza dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

La norma riconosce la sussistenza della giurisdizione italiana qualora il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia.

In proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, non funge da ostacolo alla proposizione di un'istanza cautelare avanti il Giudice italiano la sussistenza di clausole compromissorie che prevedano il ricorso a specifiche procedure arbitrali estere.

3. Deducibilità fiscale delle perdite relative al crediti

Laddove non fosse possibile esperire i rimedi di cui sopra, o nel caso in cui tali rimedi non consentissero il recupero dei crediti vantati nei confronti di entità libiche, rileviamo che, al fine di dedurre una perdita, l'art. 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986 richiede che tale perdita sia suffragata da "elementi certi e precisi". Più precisamente, relativamente ai casi in cui il debitore é un soggetto estero, l'Amministrazione Finanziaria ha identificato specifiche procedure affinché una perdita su un credito possa considerarsi definitiva.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 1978 n. 131 definisce al punto (i): in ipotesi di insolvenza di privati stranieri, é possibile ottenere dalle competenti Autorità giurisdizionali una dichiarazione di insolvibilità del debitore che, a tutti gli effetti costituirebbe documentazione ai fini del riconoscimento dell'insolvenza medesima; dichiarazione che, attualmente, non è possibile ottenere.

La medesima circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 luglio 1978 n. 131 precisa al punto (ii) che, per l’accertamento dello stato di insolvenza di un Soggetto Estero costituito da un Ente Pubblico, “non essendo possibile l'ottenimento della documentazione di cui al punto sub (i) , costituisce idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti la dichiarazione di sinistro emessa dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione – SACE”. Successivamente, con nota 656 del 16 maggio 1979, il Ministero delle Finanze ha peraltro sottolineato che, anche in assenza di copertura SACE è possibile procedere alla deducibilità della perdita se 1) il debitore primario sia un ente pubblico estero e 2) l'insolvenza sia motivata da difficoltà economico-valutaria dello Stato debitore accertata dalla SACE.

A seguito della ristrutturazione del 2004 e della trasformazione in S.p.A., SACE (anche se totalmente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) di fatto ha mutato il suo status giuridico da Ente Pubblico a Soggetto privato e pertanto la medesima ritiene di non avere più le competenze per effettuare tali accertamenti e rilasciare le suddette dichiarazioni.

Considerando che la circolare ministeriale 10 maggio 2002 n. 39/E in materia di "Perdite su crediti esteri", richiamando le già citate circolari n. 131/1978 e n. 656/1979, riafferma che é necessario dimostrare la definitività della perdita del credito conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE, si rende necessario per le competenti Autorità identificare chi e come potrà certificare una situazione di manifesta e definitiva irrecuperabilità del credito e/o di difficoltà socio-economica-valutaria - stante lo stato perdurante di guerra - tali per cui risulta evidente che il credito nei confronti di Soggetti privati o Enti pubblici libici sia divenuto irrecuperabile.

Si auspica pertanto l’identificazione di procedure alternative alla presentazione di documentazione probante da Autorità estere che dichiarino l’insolvenza del Soggetto Estero Privato.

Il nostro studio si è attivato presso il Ministero dello sviluppo economico affinchè il Governo possa intervenire al fine di rendere il credito inesigibile, qualora l’impresa lo ritenesse opportuno.