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Come trattare le società semplici italiane nel contesto fiscale britannico

18 ottobre 2019 | Legge applicabile: Inghilterra e Galles, Italia

Molte famiglie italiane hanno tradizionalmente strutturato il loro patrimonio attraverso le società semplici. Si tratta della forma più semplice di persone giuridiche in Italia, comunemente utilizzata per la detenzione di patrimoni finanziari o immobiliari, nonché di aziende agricole o professionali.

Ci imbattiamo principalmente in queste strutture quando forniamo consulenza in materia di pianificazione successoria internazionale ad individui fiscalmente residenti nel Regno Unito o quando effettuiamo una revisione completa della loro fiscalità a livello internazionale. Tale revisione viene spesso intrapresa in risposta a una nudge letter dell'HMRC alla luce delle informazioni scambiate tra il Regno Unito e le autorità fiscali italiane, in conformità alla piena applicazione delle norme sulla trasparenza.

I 'res non dom' italiani diventano attenti al bisogno di pianificazione successoria una volta divenuti deemed domicile nel Regno Unito. In tal caso, la predisposizione di un testamento internazionale che si occupi del loro patrimonio mondiale in maniera co-ordinata diventa estremamente importante, dal momento che, in assenza di esenzioni o sgravi specifici, vi è il rischio che i loro beni ovunque situati siano soggetti a Inheritance Tax nel Regno Unito al 40%. Una di queste esenzioni si applica nel caso di trasferimento di beni tra coniugi. Tuttavia, i trasferimenti di interessi in società semplici per via successoria sono spesso soggetti a restrizioni - contenute nell'atto istitutivo – per cui la trasmissione di tali interessi mortis causa è possibile solo a favore dei soci superstiti o di eredi in linea retta (per esempio, figli o nipoti).

È, pertanto, fondamentale che tali restrizioni vengano prese in considerazione, al fine di stabilire quale sia la posizione giuridica al momento della morte del socio residente e deemed domicile nel Regno Unito e valutare se sia opportuno apportate modifiche dell'atto costitutivo. I documenti relativi alla costituzione e alle modifiche delle società semplici vanno rivisti per garantire che gli interessi dei clienti in tali strutture siano adeguatamente considerati nell'ambito della loro pianificazione successoria internazionale – che include considerazioni sul trattato Italia/Regno Unito in materia di imposte sulla successione.

Nell'ambito della fiscalità internazionale, una società semplice è spesso soggetta a revisione per stabilire a quale trattamento fiscale sia soggetta nel Regno Unito e, in particolare, se debba essere trattata come una company (ovvero, un' entità 'opaca' e autonomamente tassabile sui suoi profitti) o come una partnership (ovvero come un'entità giuridica 'trasparente', in cui imposte sui profitti della stessa sono tassabili in capo ai soci sulla base delle loro rispettive partecipazioni). Se il socio si trasferisce nel Regno Unito (diventando soggetto a tassazione inglese su base mondiale – i.e. arising basis) o diventa deemed domicile nel Regno Unito (e in quanto tale non più soggetto a tassazione su base territoriale – i.e. remittance basis), le implicazioni fiscali in relazione ai suoi interessi nella società semplice saranno radicalmente diverse, a seconda della classificazione fiscale della stessa nel Regno Unito. Se la società semplice è 'opaca', allora è possibile sostenere che il reddito e le plusvalenze appartengono ad essa e i soci saranno tassabili solo in caso di future distribuzioni. Per contro, se la persona giuridica è trattata come 'trasparente', i redditi e le plusvalenze maturati o realizzati all'interno della società semplice saranno tassati in capo ai soci per trasparenza. Anche laddove il socio sia tassato in Inghilterra su base territoriale (i.e. remittance basis), i redditi e le plusvalenze di fonte inglese generati all'interno della società semplice (per esempio, qualora la stessa detenga un portafoglio d'investimenti), saranno tassabili nel Regno Unito direttamente in capo al socio 'res non dom'.

Le società semplici non rientrano nell'elenco delle entità estere per le quali l'HMRC ha già fornito indicazioni preliminari e, pertanto, un esame completo delle principali caratteristiche della società semplice in questione va effettuato caso per caso. Ciò comporta la presa in considerazione di alcuni parametri pubblicati da HMRC. Sebbene le società semplici siano generalmente considerate simili alle partnerships (sulla base del fatto che sono tassate secondo l'approccio look-through ai sensi della legislazione fiscale italiana), ogni società semplice andrà considerata nel merito in quanto è possibile raggiungere un risultato diverso (cioè company e trattamento fiscale opaco) a seconda delle sue caratteristiche specifiche. Tale è infatti il caso per alcune LLC (Limited Liability Company) americane o SCI (Scoiété Civile Immobilière) francesi in cui esiste una chiara discrepanza tra il loro ordinario trattamento fiscale domestico e la loro corrispondente classificazione fiscale nel Regno Unito. Una facile trappola in cui cadere!

In caso di domande sull' argomento, si prega di contattare il proprio contatto di Withers, o Mara Monte (dettagli qui sotto).

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