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La responsabilità del nuovo socio nella società semplice

4 agosto 2023 | Legge applicabile: Italia | 3 minuti di lettura

Ai fini di un inquadramento dell'istituto va da subito evidenziato come elemento indefettibile delle società semplici sia l'intuitus personae: al riguardo, l'articolo 2252 cod. civ. - norma che si colloca tra le disposizioni generali della società semplice - sancisce come, salvo patto contrario, la modifica del contratto sociale della società sia possibile solamente con il consenso di tutti i soci.  

Dunque, sono proprio le caratteristiche personali del singolo socio a costituire elemento indispensabile per tale tipo di società.

Ora, tra le modifiche del contratto sociale rientrano anche le modificazioni soggettive, ossia quelle che attengono ai cambiamenti delle persone dei soci.  Queste, a differenza di quanto normalmente avviene nelle società di capitali, di regola non possono avvenire liberamente.

Tali modificazioni soggettive possono verificarsi sia nel caso di morte di un socio – ove l'articolo 2284 cod. civ. detta, come regola generale, la liquidazione della quota agli eredi, salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, a condizione che questi vi acconsentano – sia nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali.

È da dirsi che, nella società semplice, il tema della responsabilità illimitata dei soci in uno con i possibili mutamenti della compagine sociale, possano portare alla nascita di delicate questioni.

Innanzitutto, va evidenziato che il principio generale in materia di società semplice - disciplinato dall'articolo 2267 cod. civ. (rubricato "responsabilità per le obbligazioni sociali") - è quello secondo il quale per le obbligazioni sociali risponde sempre la società con il suo patrimonio e, in via sussidiaria e illimitata, anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società (ossia, chi è munito della rappresentanza sociale) e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Vi è da interrogarsi, dunque, circa la responsabilità del socio che fa ingresso in società.  A tal riguardo, bisogna prendere a riferimento gli artt. 2269 e 2290 cod. civ.

Il legislatore, all'articolo 2269 cod. civ., ha disposto che: “chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”.  Tuttavia, secondo la dottrina prevalente in materia, la disposizione è derogabile, potendo il nuovo socio pattuire con gli altri soci l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'articolo 2267 cod. civ.

Alla responsabilità, salvo deroga, del nuovo socio si aggiunge poi, secondo la disposizione di cui all'articolo 2290, la responsabilità del socio uscente (o dei suoi eredi); e, infatti, l'articolo 2290 cod. civ. dispone che il socio uscente "o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento" del rapporto sociale inerente a tale socio.  La ragione della disposizione è quella di tutelare i terzi che hanno acquisito diritti verso la società, facendo affidamento sul patrimonio di tutti i soci, e che, in caso di successiva limitazione di responsabilità di alcuni di essi, si vedrebbero spogliati di una parte, più o meno consistente, della propria garanzia patrimoniale.

È poi discusso se l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario possa far conseguire all'erede (che fa ingresso in società) la responsabilità limitata per le obbligazioni anteriori all'apertura della successione, benché appaia preferibile ritenere, di regola, l'erede (divenuto socio) responsabile per tutte le obbligazioni sociali, anche per quelle sorte prima dell'apertura della successione.

Ora, ci si è chiesti se gli eredi, i quali fanno ingresso in società nella stessa posizione del socio defunto – socio, al tempo, illimitatamente responsabile – possano pattuire, con gli altri soci superstiti, di assumere responsabilità limitata ex articolo 2267 cod. civ. e, pertanto, non rispondere più delle obbligazioni - anche anteriori - del loro dante causa.  La risposta a tale quesito deve essere negativa: gli eredi-nuovi soci restano sempre responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni anteriori proprio perché, come afferma la dottrina, "non si può disporre dei diritti dei terzi".

Discorso diverso, invece, potrà farsi nei rapporti interni, ove la giurisprudenza afferma essere "un problema di ermeneutica contrattuale stabilire quali obbligazioni restano a carico del cedente e quali a carico del cessionario".  Di conseguenza l'ex-socio - oppure, nel caso di morte, i suoi eredi - dopo aver adempiuto le obbligazioni sociali verso il terzo, potrà avere diritto di rivalsa per l'intero verso la società e, proporzionalmente alla partecipazione sociale, nei confronti degli altri soci.

Da qui l'importanza di regolare anche questi aspetti nei patti sociali della società semplice.

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