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Novità in tema di indipendenza ed imparzialità degli arbitri

2 marzo 2023 | Legge applicabile: Unione Europea | 5 MINUTI DI LETTURA

In questo terzo "appuntamento" sull'analisi delle novità della riforma dell'arbitrato in Italia, ci occupiamo di un'altra importante modifica del codice di procedura civile italiano, cioè l'introduzione dell'obbligo di disclosure preventiva in capo agli arbitri per garantire l'indipendenza e imparzialità degli arbitri.

Gli arbitri sono soggetti privati, cioè che non fanno parte dell'ordinamento giudiziario, e solitamente sono accademici o professionisti. A volte a causa dello specifico settore della singola controversia e il limitato numero di specialisti, può accadere che gli arbitri si trovino al centro di potenziali conflitti di interesse tra la stessa parte che li ha nominati, controparte, gli avvocati delle parti e/o i colleghi arbitri del collegio. 

Al fine di superare potenziali diffidenze e situazioni di conflitti di interesse, il legislatore ha inteso rafforzare il controllo sull'imparzialità e indipendenza degli arbitri, quali componenti di un organo giudicante che deve condurre un procedimento equo al fine di amministrare correttamente la giustizia.

È in questa direzione che si colloca un'altra importante novità introdotta con la riforma: l'obbligo di disclosure preventiva in capo agli arbitri che, al momento dell'accettazione della nomina, sono tenuti a dichiarare (i) l'eventuale esistenza di circostanze che potrebbero renderli non imparziali rispetto al procedimento, nonché (ii) "gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro", uscendo così dall'ambito di ipotesi tassative che potrebbero limitare l'ambito di controllo.

Di seguito proponiamo più nello specifico le principali novità sul tema dell'indipendenza e imparzialità degli arbitri.

Dovere di disclosure

Il nuovo articolo 813 c.p.c. – rubricato "accettazione degli arbitri" – prevede che: "l'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis".

Il punto centrale della riforma dell'articolo 813 c.p.c. è sicuramente la formalizzazione dell'obbligo di disclosure preventiva in capo agli arbitri. Si tratta, a ben vedere, del recepimento nell'ambito della normativa nazionale dell'esperienza delle principali camere arbitrali e dei regolamenti per arbitrato amministrato.1 Sul punto si evidenzia infatti che, ad esempio, il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano prevede che gli arbitri trasmettano una dichiarazione di indipendenza alla quale è ricollegata la facoltà delle parti di comunicare le proprie osservazioni scritte ovvero depositare istanza motivata di ricusazione.2

Allo stesso modo, ai sensi del citato articolo 813 c.p.c., la disclosure preventiva si sostanza nell'obbligo in capo agli arbitri di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, a pena di nullità, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità che sono previste per la ricusazione di cui all'articolo 815 c.p.c. L'imparzialità e terzietà degli arbitri è, inoltre, assicurata per tutta la durata del procedimento attraverso la previsione dell'obbligo, in capo agli arbitri, di rinnovo della dichiarazione per ogni fatto o circostanza sopravvenuta che possa essere rilevante sul punto.

L'obbligo di disclosure, quindi, permane per tutta la durata del procedimento arbitrale, non solo nella prima fase di nomina dell'arbitro. Nel caso in cui l'arbitro ometta di effettuare la dichiarazione oppure ometta di dichiarare le circostanze rilevanti ai fini di un'eventuale ricusazione, la parte potrà richiedere entro dieci giorni dall'accettazione dell'arbitro, o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dall'incarico. L'eventuale decadenza verrà dichiarata dal presidente del tribunale in cui ha sede l'arbitrato secondo le modalità previste dall'articolo 813-bis c.p.c. e ciò pronunciando ordinanza non impugnabile a seguito dell'audizione delle parti e degli arbitri.

Le gravi ragioni di convenienza quali motivo di ricusazione

L'obbligo di disclosure preventiva si ricollega strettamente alla modifica dell'articolo 815 c.p.c. laddove è previsto al nuovo numero 6-bis) quale motivo di ricusazione la sussistenza di "altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza e imparzialità dell'arbitro".

Si tratta di una novità che ricalca sostanzialmente quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 51 c.p.c. in tema di astensione dei magistrati. La formulazione, volutamente ampia, permette di ritenere che il nuovo n. 6-bis) sia una previsione di chiusura idonea a catalizzare tutte quelle situazioni astrattamente rilevanti sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi in capo all'arbitro.

Sul punto è stato notato che nell'aggiungere tale motivo di ricusazione si sarebbe dovuto prestare maggiore attenzione al suo coordinamento con il menzionato dovere di disclosure preventiva in quanto rischia di gravare, proprio per la natura aperta della fattispecie, di un onere dai contorni indefiniti e comunque difficilmente conciliabili con eventuali tattiche dilatorie delle parti, finendo così per intralciare, piuttosto che rinsaldare, la stabilità del giudizio arbitrale. 

È evidente, infatti, che non solo la ricusazione dell'arbitro, ma la sua decadenza (prevista dall' articolo 813 c.p.c.) potrebbe discendere da una qualsiasi delle indefinite ipotesi in grado di essere ricollegate alla fattispecie delle "gravi ragioni di convenienza".

Conclusioni

È da molti anni che le istituzioni arbitrali (e anche la Corte Europea sui Diritti dell'Uomo) si occupano con sempre maggiore disciplina del rispetto ai doveri di indipendenza e imparzialità degli arbitri. Lo sforzo del legislatore italiano si inserisce in questo contesto e serve a rafforzare il rapporto di fiducia che deve instaurarsi tra la parte e i soggetti che operano nell'ambito del procedimento arbitrale. Tali soggetti, infatti, hanno l'obbligo di garantire il funzionamento di un processo di risoluzione delle controversie che deve caratterizzarsi per trasparenza, indipendenza, imparzialità, equità, tempestività ed efficienza. Questi sono requisiti essenziali per conseguire un maggiore ricorso a procedimenti arbitrali con sede in Italia per risolvere controversie tra parti italiane o straniere.

La scelta dell'arbitro di parte e dell'eventuale nomina del presidente di un collegio arbitrale rappresenta una fase molto delicata e strategica del procedimento, che va ponderata avendo a mente vari elementi: la giurisdizione in cui è qualificato l'arbitro, la sua competenza specifica nella materia della controversia, la legge applicabile alla controversia, la sede dell'arbitrato e la nazionalità delle parti. Si tratta di una fase che richiede tempo e strategia, nonché una consolidata esperienza in materia arbitrale (e nel campo dell'arbitrato internazionale) in capo dei legali che rappresentano la parte nel procedimento.

1 - Si vedano ad esempio l'articolo 12 "Legge Modello UNCITRAL"; l'articolo 11 del regolamento ICC e l'articolo 5 LCIA Rules del 2020.
2 - Si vedano a tal proposito gli articoli 20 e 21 del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano in vigore dal 1° luglio 2020.

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