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Quando l'imprenditore può tornare al comando: il recesso dal patto di famiglia

19 marzo 2021 | Legge applicabile: Italia

Il patto di famiglia, introdotto dal legislatore nel 2006 agli articoli 768-bis e ss. del codice civile, costituisce un valido strumento per la trasmissione familiare di partecipazioni sociali e aziende. Infatti, mediante un contratto con il coniuge e gli altri legittimari (ad esempio, i figli), è consentito all’imprenditore programmare il passaggio generazionale nella proprietà dell’impresa famigliare, al riparo dalle azioni giudiziarie potenzialmente proponibili da parte di uno o più dei suoi successori, in caso di violazione della “quota di legittima”. Il patto di famiglia consente dunque di soddisfare l’esigenza di continuazione imprenditoriale con i soggetti meritevoli e desiderosi di entrare nell’impresa di famiglia, salvaguardando al contempo le ragioni di coloro che, al contrario, non sono interessati ad entrare in azienda, liquidandoli e preservando in tal modo le aspettative di tutti i legittimari.

Una delle ragioni alla base dell’introduzione di questa figura giuridica è l’utilità sociale della conservazione nel tempo delle attività produttive, tanto che solo queste ultime possono costituire oggetto del patto di famiglia, in una sorta di “successione anticipata” nell’impresa.

Una volta sottoscritto il patto di famiglia, la titolarità delle partecipazioni sociali o dell’azienda viene trasferita ai soggetti individuati per la continuazione dell’impresa famigliare. Tuttavia, alla conclusione del patto, l’imprenditore (il disponente del patto di famiglia) può riservarsi di utilizzare uno strumento che gli consenta, in maniera unilaterale, di riprendere il controllo dell’impresa famigliare ceduta ai beneficiari.

In particolare, l'art. 768-septies, n. 2) del codice civile, prevede che il patto di famiglia possa essere sciolto "mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio".

Questa disposizione suscita un particolare interesse, poiché è possibile prevedere contrattualmente alcune circostanze, al verificarsi delle quali, l'imprenditore può tornare al comando dell'impresa.

Con riguardo a tali circostanze che possono permettere l'esercizio del recesso, da inserire nel patto di famiglia, è da dirsi che esse non devono contemplare motivazioni futili, ma piuttosto ipotesi di cattiva gestione o sopravvenuta impossibilità di condurre l'impresa da parte dei beneficiari, in modo da tutelarne l'integrità produttiva, una delle ragioni alla base della conclusione del patto.

Esempi di eventi che potrebbero essere inseriti nel patto di famiglia, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, sono da individuarsi nella premorienza dei beneficiari rispetto al disponente, nella sopraggiunta interdizione o inabilitazione dei beneficiari, nel coinvolgimento di questi ultimi in procedure concorsuali o, ancora, nella più grave ipotesi in cui il beneficiario abbia attentato alla vita del disponente.

In secondo luogo, si ritiene che tale diritto di recesso non possa essere impiegato senza limiti di tempo, ma sia necessario circoscrivere, all’interno del patto di famiglia, i limiti temporali entro i quali poterlo esercitare.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso, questo comporta la restituzione delle attribuzioni prima eseguite dall’imprenditore a favore dei beneficiari assegnatari dell’impresa famigliare, consentendo pertanto al disponente di rientrare nella titolarità delle partecipazioni sociali o dell’azienda prima trasferita e offrendo la possibilità al medesimo di pianificare diversamente la sorte dell’impresa famigliare, ad esempio mediante una diversa strutturazione del passaggio generazionale o procedendo con la vendita a terzi dell’impresa. Ciò, normalmente, con i conseguenti effetti fiscali del caso.

Il patto di famiglia si presenta pertanto come un utile strumento di trasmissione intergenerazionale del complesso aziendale, garantendo stabilità e controllo nel passaggio di consegne dell’impresa di famiglia. Diversamente da altri strumenti offerti dalla legislazione per trasferire ai membri della nuova generazione la proprietà dell’impresa (come, ad esempio, la donazione) consente di pianificare con una certa flessibilità le ipotesi nelle quali l’imprenditore può revocare le scelte riguardanti l’impresa prima intraprese.

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