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Yacht, cosa cambia sul fronte fiscale
21 agosto 2026 | Legge applicabile: Italia, Unione Europea | 3 minuti di lettura
Esenzione dell'IVA e della franchigia dai dazi doganali a chi trasferisce la residenza all'interno dell'Unione Europea
L'introduzione in Italia di un pleasure yacht proveniente da un Paese extra-UE sconta, come regola generale, l'IVA all'importazione, attualmente al 22%, ed eventuali dazi doganali, salvo il ricorso a regimi sospensivi quali l'ammissione temporanea.
Ma è un'altra deroga a interessare in modo specifico la clientela HNWI: l'esenzione dell'IVA e della franchigia dai dazi doganali riconosciuta alle persone fisiche che spostano la propria residenza normale da un Paese terzo verso l'Unione Europea.
Su questo fronte, con la risposta a interpello n. 105 dello scorso 25 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione IVA sui beni personali spetta anche quando il bene è detenuto tramite un veicolo societario estero, purché la disponibilità economica del bene sia riconducibile alla persona fisica che trasferisce la residenza.
Pur trattandosi di un chiarimento reso nell'ambito di un interpello, la risposta fornisce indicazioni rilevanti per i contribuenti che intendano trasferire la propria residenza in Italia e importare i propri beni personali.
L'istanza riguardava un soggetto in procinto di trasferire la residenza dal Regno Unito all'Italia con adesione al regime dei neo-residenti, titolare al 99,99% di una limited partnership proprietaria di uno yacht battente bandiera dell'Isola di Man e destinato a uso esclusivamente privato.
L'Agenzia ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dalla Direttiva 2009/132/CE per i beni personali importati in occasione del trasferimento di residenza, affrontando due distinti profili interpretativi: il requisito del possesso del bene e quello relativo al suo utilizzo nel luogo della precedente residenza normale.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, Feron), l'Agenzia ha chiarito che il possesso rilevante ai fini della franchigia è il controllo di fatto esercitato sul bene, indipendentemente dalla proprietà. La Corte aveva già chiarito che l'accesso al beneficio non può essere circoscritto ai beni formalmente in proprietà del contribuente, estendendosi anche a quelli sui quali questi eserciti un controllo effettivo.
Nel caso esaminato, l'imbarcazione era intestata alla limited partnership, ma quest'ultima non svolgeva alcuna attività commerciale ed era interamente riconducibile all'istante, che era altresì l'unica persona autorizzata dalla società a poter liberamente disporre dello yacht. Il passaggio più significativo è dunque il riconoscimento di strutture tipiche in ambito private client, dove l'asset viene spesso detenuto per il tramite di una catena societaria per ragioni di limitazione della responsabilità, riservatezza o pianificazione successoria.
Quanto al secondo requisito, l'Agenzia ha accolto l'impostazione prospettata dall'istante, valorizzando il Customs and Excise Agreement, che configura Isola di Man e Regno Unito come un'unica area doganale e IVA: ne consegue che la registrazione dell'imbarcazione all'Isola di Man non preclude l'accesso al beneficio nonostante la residenza UK dell'istante.
L'Amministrazione ha aggiunto che anche l'utilizzo dell'imbarcazione in acque di altri Paesi terzi non compromette il beneficio, rientrando nei 'casi particolari' contemplati dall'art. 4 della direttiva 2009/132/CE.
Si tratta di un'apertura significativa per il settore nautico in quanto riconosce la mobilità tipica di uno yacht.
L'orientamento espresso dall'Agenzia conferma un approccio sostanzialistico coerente con le modalità attraverso cui i pleasure assets sono normalmente detenuti e utilizzati a livello internazionale. In particolare, la risposta sembra riconoscere che la presenza di una struttura societaria interposta non costituisce, di per sé, un elemento ostativo all'accesso alla franchigia, purché sia possibile dimostrare che il contribuente disponeva effettivamente del bene prima del trasferimento di residenza.
Nell'ambito della pianificazione dei trasferimenti in Italia, tale chiarimento offre quindi un elemento di maggiore prevedibilità, fermo restando che l'applicazione del beneficio richiede sempre una verifica puntuale delle circostanze di fatto e della documentazione disponibile.
Pubblicato da Advisor il 19 agosto 2026.
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