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Lavoratori impatriati: l'Agenzia delle Entrate pubblica i suoi chiarimenti

21 gennaio 2021 | Legge applicabile: Italia

Si illustrano di seguito alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (l'"Agenzia") con la Circolare n. 33/E pubblicata in data 28 Dicembre 2020 (la "Circolare") con specifico riferimento al regime disciplinato dall'art. 16 del Decreto Legislativo 147/2015 (il "DL 147/2015") (il "Regime").

Sportivi professionisti: con riferimento all'applicazione del Regime agli sportivi professionisti la Circolare precisa che a tale categoria di soggetti il Regime non potrà applicarsi sino alla pubblicazione di uno specifico DPCM che regolerà le modalità di gestione del contributo (pari allo 0,5% della base imponibile) da destinare al potenziamento dei settori giovanili (previsto dal comma 5-quinques dell'Art. 16 del DL 147/2015).

Lavoratori distaccati: il Regime può applicarsi anche a quei lavoratori che rientrano in Italia a seguito di un periodo di distacco all'estero dalla propria azienda laddove il rapporto di lavoro che si instaura al rientro in Italia non è in continuità col precedente rapporto di lavoro. In particolare, il rapporto di lavoro deve prevedere nuove ed autonome situazioni giuridiche, con un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione, con nuovi termini e condizioni, una remunerazione differente e un nuovo ruolo aziendale. Nelle fattispecie opposte, pertanto, il rapporto di lavoro si qualificherà come in continuità col precedente e il Regime non troverà applicazione. A tal proposito, l'Agenzia cita anche delle ipotesi esemplificative indice di una situazione di continuità, quali, il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale, il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione e l’assenza del periodo di prova.

Datori di lavoro non residenti: il Regime trova applicazione anche qualora il datore di lavoro/committente sia un'impresa non residente in Italia, sia nel caso dei lavori subordinati sia nel caso dei lavoratori autonomi o esercenti attività di impresa. L'Agenzia precisa che qualora la presenza del lavoratore configuri una stabile organizzazione dell'impresa estera in Italia, il reddito della stabile organizzazione sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie con la conseguente esclusione dell'applicazione del Regime.

Cittadini stranieri non cancellati dall'Anagrafe: l'applicazione del Regime può essere estesa anche ai cittadini stranieri che si erano trasferiti in Italia acquisendo la residenza ed erano rientrati nel proprio Paese di origine senza cancellarsi dall'Anagrafe della popolazione residente, per poi trasferirsi nuovamente in Italia.

Bonus maturati prima e durante l'esercizio del regime: gli eventuali bonus e/o emolumenti che un impatriato matura prima del trasferimento in Italia ma che vengono percepiti durante il periodo in cui la persona è residente in Italia usufruendo del Regime, non potranno rientrare nel Regime in quanto si riferiscono ad una prestazione lavorativa svolta prima del trasferimento in Italia.

Inoltre, gli eventuali bonus maturati durante gli anni di fruizione del Regime ma percepiti in annualità successive in cui l'impatriato è fuoriuscito dal Regime, saranno tassati secondo le regole ordinarie e non potranno pertanto fruire del Regime.

Emolumenti per lavoratori del settore finanziario: l'addizionale del 10% prevista per i dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus o stock option, non può essere oggetto di riduzione in forza del Regime.

Piloti e lavorati nelle navi: con riferimento al requisito previsto per fruire del Regime di dover svolgere la prestazione lavorativa prevalentemente in Italia, vengono forniti importanti chiarimenti per i lavoratori di compagnie aeree e navali (e.g. piloti). Con specifico riferimento a tali lavoratori, il Regime potrà applicarsi se quest'ultimi presteranno la propria attività lavorativa su tratte aeree nazionali o a terra nel territorio italiano per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco di un anno.

Modalità di fruizione dell'agevolazione: per fruire del Regime degli Impatriati, i lavoratori dipendenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro per l'applicazione delle ritenute ridotte. I lavoratori autonomi e le persone fisiche esercenti attività di impresa potranno applicare il Regime autonomamente in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi così come potranno presentare apposite richieste scritte ai propri committenti affinché applichino le ritenute in base all'imponile ridotto. In ogni caso, l'esercizio del Regime dovrà essere indicato in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi a pena di esclusione dal Regime stesso.

Viene precisato che si può fruire dell'agevolazione sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva (i.e. entro 90 giorni dalla scadenza). Successivamente non sarà più possibile fruire del Regime.

Tuttavia, se una persona non fruisce del Regime il primo anno di trasferimento in Italia potrà fruire del Regime per gli anni successivi (ma sempre entro i primi cinque anni dal trasferimento in Italia).

Cittadinanza estera: viene chiarito che non c'è nessun limite sulla nazionalità del lavoratore straniero che si trasferisce in Italia e fruisce del Regime (e.g. Stati extra-UE o Stati che non hanno sottoscritto convenzioni contro le doppie imposizioni con l'Italia).

Trasferimento al sud: con riferimento ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza nelle regioni del sud Italia ( ), per i quali la riduzione della base imponibile sarà pari al 90% del reddito prodotto, viene espressamente previsto che se tali soggetti lavorano in un Comune diverso, mantenendo comunque la residenza in una regione del sud Italia, fruiranno del Regime in base alla regione di residenza e non in base al luogo dove prestano la propria attività lavorativa.

Estensione 5 anni: viene precisato che le condizioni per l'estensione del Regime (e.g. acquisto di un immobile o avere un figlio minorenne a carico) devono necessariamente verificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno di applicazione del Regime senza possibilità di deroghe. Al riguardo, viene precisato che in caso di stipula di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile entro il 31 dicembre del quinto anno e la stipula dell'atto definitivo oltre tale data, il Regime non potrà essere esteso.

Inoltre, il Regime ha una durata massima di 10 anni in quanto le ipotesi di estensione per un ulteriore quinquennio non sono tra loro cumulabili (e.g. se un impatriato acquista un immobile in Italia durante il quinquennio e ha anche un figlio minorenne a carico, il Regime sarà esteso in ogni caso solo per un ulteriore quinquennio).

Estensione in caso di acquisto immobile: con specifico riferimento all'ipotesi di estensione del Regime in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo, viene precisato che tale acquisto deve essere a titolo oneroso. Inoltre, l'acquisto deve essere relativo alla piena proprietà dell'immobile, con la conseguenza che l'acquisto del solo usufrutto o della sola nuda proprietà non consentiranno l'estensione del Regime.

Diritti d'autore: la Circolare estende il Regime anche ai redditi derivanti dai c.d. diritti d'autore. Si tratta di tutti quei redditi, rientranti nella categoria dei redditi da lavoro autonomo, derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

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