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Il decreto attuativo in materia di agenti sportivi: il nuovo quadro regolatorio italiano
28 gennaio 2026 | Legge applicabile: Italia, Unione Europea | 8 minuti di lettura
Con la pubblicazione del decreto attuativo del decreto legislativo n. 37 del 2021 in materia di agenti sportivi (il 'Decreto'), il legislatore italiano ha finalmente completato il quadro regolatorio pubblico della professione di agente sportivo, dando piena attuazione a una riforma introdotta ormai quasi cinque anni fa.
L’entrata in vigore del Decreto, prevista per il 3 febbraio 2026, rappresenta un intervento di particolare rilievo in una fase delicata e in rapida evoluzione per il settore. Solo lo scorso aprile, infatti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ('FIGC') aveva adottato il proprio nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che sembrava porsi – seppur con prudenza – nella direzione di un progressivo allineamento al quadro regolamentare FIFA e di una maggiore internazionalizzazione della professione.
Il Decreto, tuttavia, inverte questa traiettoria, accentuando la divergenza tra il sistema regolatorio nazionale e quello internazionale. La sua entrata in vigore impone ora alle federazioni sportive italiane – e in particolare alla FIGC – di procedere a un’ulteriore e profonda revisione dei propri regolamenti al fine di adeguarli al nuovo quadro normativo ordinario che, per taluni profili, si discosta in modo significativo dalle soluzioni seguite dagli altri ordinamenti europei.
Se, da un lato, numerose disposizioni confermano assetti regolatori già consolidati nella prassi, dall’altro il Decreto introduce una serie di innovazioni sostanziali sull’organizzazione complessiva della professione, alcune delle quali destinate a restringere sensibilmente l’accesso al mercato nazionale da parte degli agenti sportivi stranieri.
Operatività dell'agente sportivo: le categorie tradizionali e le novità introdotte dal Decreto
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto, il sistema italiano aggiungerà alla tradizionale ripartizione degli operatori nelle tre categorie degli agenti ordinari, agenti stabiliti e agenti domiciliati (per questi ultimi, come vedremo, cambierà sensibilmente la disciplina), una quarta categoria, che possiamo definire degli "agenti occasionali", riservata ai cittadini dell’Unione Europea ('UE'), dello Spazio Economico Europeo ('SEE') e svizzeri.
Agenti ordinari
Gli agenti ordinari sono le persone fisiche che hanno conseguito il titolo abilitativo nazionale mediante il superamento sia dell’esame organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ('CONI') sia del successivo esame presso la federazione della disciplina sportiva in cui l'agente intende operare, nonché, per il calcio, i possessori di una licenza rilasciata prima del 2015. Questi soggetti, regolarmente iscritti nel Registro Nazionale degli agenti sportivi, possono operare liberamente in Italia, senza limitazioni territoriali o temporali.
Agenti stabiliti
Appartengono alla seconda categoria i cittadini UE, SEE e della Svizzera in possesso di una qualifica professionale europea riconosciuta come equivalente a quella italiana. Essi possono iscriversi nel Registro Nazionale degli agenti sportivi ed essere ammessi come agenti stabiliti, potendo così esercitare la propria attività in Italia in modo stabile e permanente.
Allo stato attuale, tuttavia, l’accesso a tale categoria risulta fortemente limitato: l’unica qualifica professionale europea riconosciuta come equivalente è, infatti, solo quella rilasciata dalla Federazione calcistica francese. Ne deriva che la categoria degli agenti stabiliti è destinata a comprendere un numero molto ristretto di operatori (quelli abilitati in Francia), mentre gli agenti titolari di qualifiche rilasciate in altri Paesi, per acquisire lo status di agente stabilito devono sostenere un esame – svolto in forma orale in una delle lingue ufficiali FIFA – vertente sulle medesime materie previste per l’abilitazione degli agenti ordinari.
Agenti occasionali
Per i cittadini UE, SEE e svizzeri – nonché per le società aventi sede in tali Stati – che intendano accedere al mercato italiano su base temporanea e occasionale, il Decreto introduce una nuova possibilità. In virtù di quanto previsto dall’art. 15, comma 10, tali soggetti potranno operare nell’ambito del regime di libera prestazione dei servizi, previa semplice comunicazione al CONI.
La comunicazione dovrà indicare il periodo nel quale l’attività sarà svolta e i soggetti interessati dall’esecuzione del mandato. Tale regime è però soggetto a un limite stringente: è consentito acquisire un solo mandato per anno solare, di durata non superiore a un anno.
Agenti domiciliati
È soprattutto con riferimento agli agenti domiciliati che il Decreto introduce le innovazioni più rilevanti e controverse.
Nella disciplina previgente, l’accesso all’istituto della domiciliazione era consentito agli agenti che, cumulativamente:
- fossero residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia;
- risultassero abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi presso la competente federazione sportiva estera; e
- avessero ricevuto, ed effettivamente eseguito, almeno due mandati nel corso dell’anno precedente.
Tale assetto consentiva, in sostanza, a qualunque agente sportivo residente all’estero – indipendentemente dalla cittadinanza o dalla sede legale – di divenire agente domiciliato mediante la stipula di un accordo di collaborazione con un agente ordinario o stabilito e di operare liberamente sul mercato italiano.
L’art. 15 del Decreto sembra sovvertire radicalmente questa impostazione, introducendo una problematica distinzione tra cittadini UE, SEE e svizzeri (e società con sede legale in tali Stati), da un lato, e tutti gli altri agenti, dall’altro.
Nello specifico, l’accesso all'istituto della domiciliazione è ora espressamente precluso a qualsiasi soggetto – persona fisica o giuridica – che abbia domicilio, residenza o sede legale in Italia, indipendentemente dal fatto che sia in possesso di una licenza FIFA.
Inoltre, dall'interpretazione letterale dell'art. 15, comma 1, del Decreto si evince che la domiciliazione sarà riservata ai 'cittadini e alle società diversi da quelli di cui all’articolo 5, comma 1' (diversi, cioè, dai cittadini UE, SEE e svizzeri). Di conseguenza, gli agenti europei potranno operare in Italia esclusivamente:
- su base permanente, secondo il regime applicabile agli agenti stabiliti; oppure
- su base occasionale, previa comunicazione al CONI e nel rispetto dei limiti temporali sopra richiamati.
Gli agenti extraeuropei saranno, pertanto, gli unici a poter continuare a operare in Italia mediante elezione di domicilio presso un agente ordinario o stabilito, purché in possesso dei requisiti già previsti dalla disciplina previgente.
In materia di domiciliazione, però, il Decreto introduce un’ulteriore rilevante limitazione: l’iscrizione nell'elenco degli agenti domiciliati non potrà avere una durata superiore a tre mesi e sarà rinnovabile una sola volta nello stesso anno solare.
Se questa interpretazione letterale delle disposizioni del Decreto verrà effettivamente implementata dal CONI e dalla FIGC, lo spazio operativo degli agenti europei non stabiliti (attualmente, in pratica, tutti gli agenti non titolari di licenza francese) risulterà drasticamente ridotto, con una significativa compressione della loro libertà di prestazione dei servizi in ambito europeo. In sostanza, gli agenti extraeuropei, una volta domiciliati, potranno ricevere un numero illimitato di mandati durante il periodo di validità della propria domiciliazione (seppur limitato a due periodi di tre mesi ciascuno, idealmente a copertura delle due sessioni di calciomercato). Per contro, i cittadini UE, SEE e svizzeri non stabiliti, potranno eseguire una sola operazione all’anno.
Una scelta destinata verosimilmente a sollevare contenziosi, e che segna una netta discontinuità rispetto all’approccio più liberale adottato da altri ordinamenti europei, creando altresì un assetto normativo avulso dal quadro regolamentare internazionale di riferimento.
Ulteriori novità di rilievo
Accanto alla disciplina dell’accesso al mercato, il Decreto introduce una serie di ulteriori innovazioni di carattere organizzativo.
Compensi degli agenti domiciliati
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, i compensi spettanti agli agenti devono essere corrisposti direttamente dal cliente (società o calciatore) rispettivamente all’agente domiciliato e all’agente ordinario (nazionale). Con riferimento all’agente domiciliato, il cliente opera quale sostituto d’imposta, applicando la ritenuta alla fonte secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Partecipazioni minoritarie di persone giuridiche nelle società di agenti
Particolare attenzione merita la nuova disciplina delle partecipazioni minoritarie detenute da persone giuridiche in società iscritte nel Registro nazionale degli agenti sportivi. In tali ipotesi è ora espressamente richiesto il deposito di una visura camerale aggiornata – ovvero di documentazione equipollente per i soggetti esteri – rilasciata nei trenta giorni precedenti, al fine di verificare la conformità dell’oggetto sociale del socio minoritario ai requisiti previsti dal Decreto.
Rinnovo annuale e rafforzamento della formazione continua
Il Decreto conferma che l’iscrizione nel Registro nazionale per gli agenti ordinari e per gli agenti stabiliti ha durata annuale, coincidente con l’anno solare, e stabilisce che la domanda di rinnovo debba essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Per la prima volta a livello di fonte ordinaria, il Decreto introduce inoltre un obbligo minimo di formazione continua, fissandolo in 20 ore annue, da completare entro il 1° novembre.
Un sistema sanzionatorio più articolato
Il Decreto dedica una disposizione organica e sistematica alle sanzioni disciplinari applicabili agli agenti sportivi.
In particolare, le violazioni possono comportare l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- censura;
- sanzioni pecuniarie;
- sospensione dal Registro nazionale per un periodo da 3 a 36 mesi;
- divieto temporaneo di iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da 3 a 36 mesi, nei casi di esercizio dell’attività in assenza di iscrizione.
È inoltre espressamente confermata la segnalazione all’autorità giudiziaria delle ipotesi di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 del codice penale, nonché la responsabilità disciplinare dei club e dei tesserati che si avvalgano di agenti non regolarmente iscritti.
La fase attuativa
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto (e, dunque, entro il 2 agosto 2026), il CONI e le federazioni sportive italiane dovranno adottare gli atti necessari per adeguare i rispettivi regolamenti al nuovo quadro normativo. Fino a tale momento continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
Si apre così una nuova fase di assestamento regolatorio, che sarà determinante per valutare l’effettiva portata applicativa della riforma.
Conclusioni
Il Decreto sembra incidere in modo significativo sull’accesso al mercato italiano da parte degli agenti stranieri – in particolare europei – segnando una chiara inversione di tendenza rispetto al processo di internazionalizzazione e armonizzazione promosso dalla FIFA e da quasi tutti gli ordinamenti calcistici europei.
Resta da verificare se questo modello riuscirà a garantire un equilibrio sostenibile tra controllo pubblico e apertura del mercato o se, al contrario, finirà per isolare il sistema italiano in un contesto calcistico sempre più globale e competitivo.
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