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Agenti sportivi non residenti e stabile organizzazione in Italia: indicazioni operative da una sentenza storica

19 febbraio 2026 | Legge applicabile: Italia, Unione Europea | 4 minuti di lettura

La recente pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha assolto un agente sportivo internazionale di primo piano da accuse di natura fiscale — sul presupposto che 'il fatto non sussiste' — apre la strada agli agenti e alle agenzie sportive non residenti che operano in Italia

Per la prima volta, un giudice italiano ha tracciato in modo chiaro il confine tra l’attività di intermediazione internazionale e gli obblighi fiscali interni. La decisione chiarisce che l’assenza di una presenza stabile in Italia, unitamente alla mera esecuzione di contratti nel territorio italiano con controparti italiane, non comporta obblighi di dichiarazione fiscale in Italia per gli agenti non residenti.

Contesto

L’agente sportivo internazionale era stato imputato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000. Secondo la Procura della Repubblica, in qualità di amministratore di quattro società non residenti, l’agente avrebbe dovuto presentare dichiarazioni fiscali in Italia, in quanto tali società avrebbero avuto una presunta stabile organizzazione occulta nel Paese.

In particolare, l’accusa sosteneva che il coinvolgimento dell’agente nella negoziazione e nella conclusione di accordi relativi a trasferimenti di calciatori, contratti di lavoro e contratti di sfruttamento dei diritti di immagine con club italiani integrasse una stabile organizzazione personale, idonea a generare redditi imponibili in Italia.

Le motivazioni del giudice

Il giudice ha assolto l’agente sportivo, ritenendo che le prove raccolte non dimostrassero la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, ossia l’esistenza di una stabile organizzazione personale in Italia.

Per verificare la presenza di tale struttura, il giudice ha individuato due requisiti cumulativi:

  • una presenza stabile e continuativa in Italia della persona che agisce per conto della società non residente; e
  • la conclusione abituale di contratti in Italia, intesa non come la mera sottoscrizione formale dei contratti nel territorio nazionale, bensì come lo svolgimento in Italia delle trattative sostanziali che conducono alla loro conclusione

Il giudice ha ritenuto che nessuno dei due requisiti fosse soddisfatto.

Assenza di una presenza stabile in Italia

La sentenza evidenzia come la presenza dell’agente sportivo in Italia fosse occasionale e limitata. In particolare, il numero di giorni trascorsi nel Paese era esiguo e non risultava alcuna infrastruttura di supporto, quali uffici, domicilio o personale, idonea a configurare una stabile organizzazione professionale. In assenza di tali elementi, il giudice ha affermato che l’agente non poteva qualificarsi come soggetto che operi in modo continuativo in Italia per conto di società non residenti e, di conseguenza, non poteva desumersi l’esistenza di una presenza stabile nel territorio italiano.

Individuazione del luogo di negoziazione dei contratti

Il giudice ha adottato un approccio sostanziale nell’individuare il luogo di effettiva conclusione dei contratti legati al calcio italiano. L’elemento determinante non è il luogo di sottoscrizione del contratto né il coinvolgimento di controparti italiane, bensì il luogo in cui si svolgono le trattative che generano valore economico. Nel caso di specie, non è emersa alcuna prova che le fasi cruciali delle negoziazioni si fossero svolte in Italia, se non in modo sporadico. Al contrario, le attività negoziali risultavano distribuite tra più Paesi, mentre la firma in Italia rappresentava unicamente la fase finale di un più ampio processo negoziale di carattere internazionale.

Recente aggiornamento normativo sulla stabile organizzazione degli agenti sportivi

Il Decreto n. 218/2025 in materia di agenti sportivi ha introdotto un importante chiarimento: il nuovo regime di domiciliazione (c.d. domiciliazione), che consente agli agenti non residenti di operare in Italia fino a sei mesi per anno solare in collaborazione con un agente iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, non determina di per sé la costituzione di una stabile organizzazione.

Tale previsione sembra introdurre una presunzione secondo cui la sola domiciliazione, e le attività svolte nell’ambito di tale regime, non costituisce una stabile organizzazione.

Il Decreto rafforza quindi la posizione degli agenti sportivi non residenti che operano in Italia in regime di domiciliazione, introducendo una sorta di safe harbour rispetto a questo specifico criterio di collegamento e contribuendo a ridurre l’incertezza giuridica.

Resta tuttavia fermo che la disposizione non esclude, in assoluto, la possibilità che un agente sportivo possa essere considerato titolare di una stabile organizzazione in Italia. Essa chiarisce semplicemente che tale qualificazione non può basarsi esclusivamente sulla domiciliazione. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto, ogni valutazione dovrà fondarsi su un’analisi complessiva delle circostanze di fatto, in linea con l’approccio adottato dal giudice nel caso in esame.

Considerazioni conclusive

  • Una presenza limitata e occasionale in un Paese, in assenza di uffici, personale o altre infrastrutture, non integra di norma una stabile organizzazione personale per un agente sportivo.
  • Il luogo di sottoscrizione del contratto non è decisivo; ciò che rileva è il luogo in cui si svolgono le trattative sostanziali e in cui viene effettivamente creato il valore economico.
  • L’accertamento della stabile organizzazione deve basarsi su una valutazione fattuale, considerando l’attività e la presenza effettiva dell’agente, piuttosto che su elementi meramente formali.
  • Nel nuovo quadro normativo, la sola domiciliazione non determina la costituzione di una stabile organizzazione.

Con il contributo di Armando Simbari.

Il presente documento (e tutte le informazioni a cui si accede tramite i link in esso contenuti) è fornito a scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale. È necessario richiedere una consulenza legale professionale prima di intraprendere o astenersi da qualsiasi azione in seguito alla lettura del contenuto di questo documento.

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