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Il nuovo regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali: cosa cambia nel 'post-Diarra' per calciatori e club
29 giugno 2026 | Legge applicabile: Italia, Unione Europea | 13 minuti di lettura
Il 10 giugno scorso, la FIFA ha pubblicato la nuova - e tanto attesa - versione del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori ('FIFA RSTP'), destinata ad entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Il testo definisce un rinnovato quadro normativo globale e si inserisce nel più ampio processo di revisione dell’assetto regolamentare del calcio professionistico, avviato anche alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e delle criticità emerse nel sistema dei trasferimenti internazionali.
Dal punto di vista sistematico, questa appare come la modifica più rilevante della storia del FIFA RSTP: il regolamento non è più una norma unilateralmente imposta dalla FIFA alle proprie affiliate, ma diventa il frutto di un accordo contrattuale a livello globale, che si avvicina strutturalmente a un contratto collettivo di lavoro internazionale, con conseguenze pratiche potenzialmente dirompenti. Per espressa previsione del nuovo Articolo 1, infatti, la FIFA non potrà modificare il regolamento (con la sola eccezione dei contenuti dell’Allegato 1) senza l’accordo tra lavoratori (calciatori), datori di lavoro (club e leghe) e FIFA stessa.
Se, da un lato, l'introduzione di un meccanismo di consenso allargato presenta, in linea di principio, profili positivi, dall'altro rischia di generare stalli negoziali, con il rischio che il FIFA RSTP potrebbe restare congelato anche nei casi in cui l'evoluzione del contesto calcistico richiederebbe interventi rapidi. Non è irrilevante, infatti, che la clausola di esclusione dall’obbligo di accordo riguardi proprio l’Allegato 1 (dedicato al rilascio dei calciatori alle nazionali), ovvero una delle aree tradizionalmente di maggior tensione tra club e federazioni.
In questo contesto si inserisce, in parallelo, il Memorandum of Understanding recentemente concluso tra FIFA e FIFPRO, che ha accompagnato e reso possibile tale svolta regolamentare. L’accordo – frutto di un processo strutturato di social dialogue – rafforza significativamente il ruolo dei calciatori nei processi decisionali e pone una particolare enfasi sulle condizioni di lavoro, sulla tutela del benessere dei giocatori e sull’introduzione di standard condivisi in materia di salute, sicurezza e carico di lavoro.
Il nuovo equilibrio è stato raggiunto a fronte di una contropartita rilevante: FIFPRO e le sue articolazioni continentali si sono impegnate a ritirare tutte le azioni legali pendenti nei confronti della FIFA e a non promuovere ulteriori contenziosi al di fuori del sistema regolamentare calcistico. Tale elemento consolida la volontà delle parti di spostare il confronto dal piano giudiziario a quello istituzionale e negoziale, favorendo un modello di governance fondato sul dialogo e sulla concertazione tra le parti sociali.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le principali novità apportate al FIFA RSTP.
Il 'periodo protetto': un sistema completamente ridisegnato
Tra le innovazioni più significative del nuovo regolamento vi è la profonda revisione di uno dei pilastri della stabilità contrattuale nel calcio, il c.d. 'periodo protetto'. Si tratta dell’arco temporale che decorre dall’inizio del contratto e durante il quale il recesso senza giusta causa comporta conseguenze ben più severe, tanto sul piano economico quanto su quello sportivo, rispetto a quanto avviene una volta superata tale soglia.
Il sistema attuale, ormai consolidato, distingue tra due sole fasce: tre stagioni (o tre anni) per i contratti sottoscritti prima del compimento del ventottesimo anno di età del giocatore e due stagioni (o due anni) per quelli conclusi successivamente.
Il nuovo FIFA RSTP abbandona questa impostazione semplificata e introduce un meccanismo più articolato, fondato su quattro livelli progressivi. In particolare, il periodo protetto avrà la seguente durata:
- prima dei 23 anni: quattro stagioni (o quattro anni);
- tra i 23 e i 28 anni: tre stagioni (o tre anni);
- tra i 28 e i 32 anni: due stagioni (o due anni);
- dopo i 32 anni: una stagione (o un anno).
Il fulcro della riforma: il nuovo Articolo 17
Il nodo della riforma è rappresentato dal nuovo Articolo 17, destinato a ridefinire il sistema delle conseguenze derivanti dalla violazione dei contratti nel calcio professionistico internazionale.
Per comprenderne la portata, occorre partire dal principio su cui si fonda l’intero impianto regolamentare: la stabilità contrattuale. Come stabilito dall’Articolo 13, il contratto tra calciatore e club può cessare esclusivamente alla sua naturale scadenza oppure per mutuo consenso. In questo quadro, l’Articolo 17 svolge una funzione essenziale, disciplinando le conseguenze delle violazioni non consentite e assicurando l’effettività del principio di stabilità.
La nuova versione della norma interviene in maniera radicale già a partire dalla rubrica: dalla tradizionale formula 'Conseguenze del recesso senza giusta causa' (Consequences of terminating a contract without just cause) si passa alla più ampia 'Conseguenze di una violazione contrattuale' (Consequences of a breach of contract). Il cambio terminologico non ha una portata meramente formale, ma segnala un’estensione significativa dell’ambito applicativo, che ora ricomprende espressamente anche le pratiche abusive, anche in assenza di una risoluzione formale del contratto. In linea con tale impostazione, la disposizione viene completamente riorganizzata e si articola in quattordici paragrafi, ciascuno dedicato a profili specifici.
1. La 'penale'
Una prima novità di rilievo riguarda la possibilità per le parti di prevedere espressamente nel contratto una compensation convenzionale, vale a dire la penale dovuta in caso di recesso. Il regolamento riconosce tale facoltà senza imporre alcun obbligo di reciprocità. Si tratta di una formalizzazione importante: sino ad oggi, infatti, il ricorso a simili clausole era sostanzialmente ammesso nella prassi, ma non trovava una disciplina autonoma nel corpo del FIFA RSTP.
Al tempo stesso, il nuovo testo attribuisce al Football Tribunal un potere di controllo sulla misura della penale, che potrà essere ridotta se eccessivamente onerosa oppure disapplicata se ritenuta manifestamente iniqua.
Una tutela ulteriore viene introdotta a favore dei calciatori con retribuzione fissa annua fino a USD 150.000: in questi casi, la penale prevista in loro favore in caso di recesso da parte del club non potrà essere inferiore al valore residuo del loro contratto al momento della violazione, salvo circostanze eccezionali che giustifichino una quantificazione inferiore.
2. Criteri di calcolo distinti per calciatori e club
In assenza di una clausola pattizia, trova applicazione il sistema del risarcimento del danno, anch’esso profondamente rivisto. Il nuovo Articolo 17 supera l’attuale impianto unitario e introduce criteri differenziati a seconda che l’inadempimento sia imputabile al club o al calciatore.
Nel caso in cui la violazione sia commessa dal club, il calciatore avrà diritto al risarcimento del danno subito, tenuto conto, in particolare, del valore residuo del contratto e di ogni ulteriore pregiudizio patito.
Se, invece, la violazione è imputabile al calciatore, il club avrà diritto al risarcimento, tenuto conto, in particolare, del valore delle prestazioni sportive del giocatore, dell’eventuale perdita del corrispettivo di trasferimento o del valore di trasferimento, dei costi sostenuti per la sostituzione e degli altri danni subiti.
Il nuovo sistema introduce inoltre un principio di tutela minima comune a entrambe le parti: salvo circostanze straordinarie, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore residuo del contratto violato. Si tratta di una scelta che rafforza la prevedibilità del sistema, pur lasciando margini di adattamento alle peculiarità del caso concreto.
3. Le 'altre violazioni'
Il nuovo regolamento introduce un ulteriore strumento di tutela in caso di 'condotte abusive' diverse dal recesso senza giusta causa. In tali ipotesi, la parte non inadempiente potrà ottenere il pagamento di una penale fino a sei mensilità di retribuzione.
La previsione amplia sensibilmente l’arsenale rimediale previsto dal FIFA RSTP e segnala la volontà del legislatore sportivo di intercettare anche comportamenti lesivi che, pur non traducendosi immediatamente in una cessazione del rapporto, incidono in modo significativo sull’equilibrio contrattuale. Nella prassi, queste condotte si riscontrano soprattutto quando i club esercitano pressioni sui propri giocatori, ad esempio escludendoli dagli allenamenti. Se in alcuni ordinamenti (come quello italiano) tali situazioni sono puntualmente disciplinate dagli accordi collettivi, in molti altri restano regolate dalle sole pattuizioni individuali, spesso a discapito del calciatore, che dispone generalmente di un potere negoziale limitato. Condotte abusive possono, tuttavia, essere imputabili anche ai calciatori, ad esempio quando finalizzate a ottenere una cessione o la risoluzione del rapporto.
4. Il dovere di mitigazione e la prevalenza dei contratti collettivi
Un altro passaggio significativo è rappresentato dalla codificazione espressa del dovere di mitigazione del danno. Se nell’attuale sistema tale principio era ricavabile solo in via implicita, soprattutto nella logica della mitigated compensation, il nuovo regolamento lo enuncia in modo autonomo e generale: la parte che subisce il danno ha l’obbligo di attivarsi per limitarne l’entità, fermo restando il diritto al minimo garantito sopra richiamato.
Contestualmente, viene introdotta una clausola di prevalenza particolarmente rilevante sul piano sistematico: i contratti collettivi validamente negoziati a livello domestico, in conformità al diritto nazionale, possono derogare ai criteri di calcolo dell’indennizzo previsti dal regolamento FIFA. È un’apertura significativa, che conferma la crescente centralità della contrattazione collettiva nel nuovo assetto normativo.
5. La responsabilità solidale del nuovo club e la presunzione dei 45 giorni
Tra le novità più rilevanti figura anche la revisione della responsabilità del nuovo club. Nel sistema oggi vigente, la responsabilità solidale è prevista, ma priva di una vera definizione dello standard probatorio applicabile. Il nuovo Articolo 17 colma questa lacuna e stabilisce che il nuovo club potrà essere ritenuto solidalmente responsabile per il pagamento del risarcimento qualora - alla luce delle circostanze del caso e sulla base del criterio del balance of probabilities - si ritenga che abbia indotto il calciatore a violare il contratto precedente.
All’interno di questo schema trova però spazio una presunzione: se il calciatore firma un nuovo contratto entro 45 giorni dalla violazione contrattuale, si presume che il nuovo club abbia indotto tale violazione. La presunzione non è assoluta, ma potrà essere superata mediante prova contraria innanzi al Football Tribunal.
6. Le sanzioni sportive a carico dei club
Sul versante sanzionatorio, il nuovo regolamento abbandona il modello rigido che ha caratterizzato sino ad oggi il sistema FIFA. Attualmente, infatti, il club che viola il contratto durante il 'periodo protetto' è soggetto in via automatica al divieto di tesserare nuovi calciatori per due intere finestre di mercato consecutive. Dal 2027, invece, entrerà in vigore un sistema progressivo, costruito su più livelli e parametrato a un periodo di recidiva di due anni.
La scala sanzionatoria sarà così articolata:
- prima violazione: avvertimento e multa;
- seconda violazione: divieto di tesserare più di cinque nuovi calciatori durante una singola finestra di mercato, oltre alla multa;
- terza violazione: divieto assoluto di tesserare nuovi calciatori durante una singola finestra di mercato, oltre alla multa;
- quarta violazione: divieto assoluto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di mercato consecutive, oltre alla multa;
- violazioni successive: ulteriori sanzioni a discrezione del Football Tribunal.
In presenza di circostanze aggravanti, le sanzioni previste per la terza o la quarta violazione potranno essere applicate immediatamente. Inoltre, se viene accertato che il nuovo club ha indotto il calciatore a violare il contratto durante il 'periodo protetto', anche nei suoi confronti scatterà il divieto di tesseramento per due finestre di mercato consecutive.
Il passaggio da una sanzione automatica a un sistema graduale appare, in linea di principio, apprezzabile, perché consente di evitare esiti eccessivamente rigidi o sproporzionati. Tuttavia, la nuova impostazione non è esente da criticità. La prima violazione, ad esempio, è sanzionata in modo estremamente lieve per società dotate di elevate risorse finanziarie, che potrebbero considerare l’avvertimento e la multa come un costo sostenibile. Anche il limite di cinque tesseramenti nella seconda fascia sanzionatoria potrebbe rivelarsi poco incisivo in determinati contesti, specie per club con rose ampie o in finestre di mercato particolari. A ciò si aggiunge un possibile limite strutturale del sistema: il meccanismo biennale di recidiva potrebbe essere aggirato strategicamente da un club disposto ad attendere il decorso del termine prima di incorrere in una nuova violazione.
7. Le sanzioni sportive a carico dei calciatori
Resta invece sostanzialmente invariata la disciplina applicabile al calciatore. In caso di violazione del contratto durante il 'periodo protetto', il giocatore sarà soggetto a una sanzione sportiva consistente nel divieto di partecipare a partite ufficiali per quattro mesi, che può essere elevato a sei mesi in presenza di circostanze aggravanti.
Nel suo complesso, il nuovo Articolo 17 segna il passaggio da un sistema relativamente lineare a un impianto molto più articolato e sofisticato. La FIFA ha scelto di abbandonare una disciplina costruita in larga misura intorno al solo recesso senza giusta causa per approdare a una regolamentazione più ampia delle violazioni contrattuali, capace di intercettare fattispecie diverse e di graduare in modo più fine rimedi, responsabilità e sanzioni.
È qui, probabilmente, che si coglie il vero baricentro della riforma: non soltanto nella ridefinizione dei criteri di quantificazione del danno, ma nella volontà di riscrivere il rapporto tra stabilità contrattuale, tutela delle parti e funzionamento del mercato, in un contesto in cui il diritto del lavoro sportivo internazionale tende sempre più ad assumere una struttura negoziale e collettiva.
La partecipazione del calciatore al corrispettivo del trasferimento
Il nuovo articolo 21bis introduce, per la prima volta nel sistema del FIFA RSTP, il diritto del calciatore a ricevere una quota del corrispettivo pattuito tra i club per il suo trasferimento, riconoscendogli una parte del valore economico generato dalla propria attività.
Il meccanismo opera su due livelli: (i) uno di natura dispositiva, che rimette alla libertà contrattuale delle parti la definizione delle modalità di partecipazione; e (ii) uno di natura imperativa, applicabile ai calciatori con retribuzione annua inferiore a EUR 150.000 trasferiti a titolo definitivo, ai quali è garantita una quota minima pari al 5% del corrispettivo fisso ricevuto dal club di origine per il trasferimento. Tale impostazione, unitamente alla possibilità di rinuncia parziale entro limiti predeterminati, evidenzia la finalità di concentrare la tutela sui giocatori economicamente più deboli, preservando al contempo margini di autonomia negoziale per quelli con retribuzioni più elevate.
Restano infine salve le deroghe previste da normative nazionali o contratti collettivi, che possono escludere o sostituire il meccanismo, lasciando emergere una possibile tensione tra l’esigenza di uniformità del sistema FIFA e la varietà dei regimi giuslavoristici domestici, da cui dipenderà in concreto l’effettiva portata applicativa della disposizione.
I contratti dei minorenni
Un’ulteriore innovazione di rilievo riguarda la disciplina dei contratti dei calciatori minorenni. Il principio generale rimane invariato: gli under 18 non possono sottoscrivere contratti professionistici di durata superiore a tre anni.
Il nuovo FIFA RSTP introduce tuttavia una significativa apertura, prevedendo una deroga in favore dei giovani calciatori già stabilmente inseriti nel club. In particolare, qualora il giocatore sia stato tesserato con il medesimo club per almeno venti mesi o per due campionati consecutivi, sarà possibile – in via eccezionale e salvo divieti derivanti dal diritto nazionale o da contratti collettivi – stipulare un contratto della durata massima di cinque anni.
L’estensione della durata contrattuale è però accompagnata da un sistema di limiti e garanzie volto a riequilibrare la posizione del giovane calciatore:
- il club non potrà sottoscrivere più di cinque contratti per stagione sportiva con under 18 di durata superiore a tre anni;
- nel quarto anno di contratto è previsto un aumento minimo obbligatorio della retribuzione fissa pari al 10%, che sale complessivamente al 30% qualora il calciatore abbia disputato almeno dieci partite ufficiali con la prima squadra nella stagione precedente;
- nel quinto anno, è previsto un ulteriore incremento minimo del 20% alle medesime condizioni di utilizzo;
- ai fini di tali incrementi, per “presenza” si intende la partecipazione ad almeno un tempo intero di una partita ufficiale.
Nel complesso, la nuova disciplina mira a favorire una maggiore stabilità nei rapporti con i giovani talenti, senza tuttavia sacrificare le esigenze di tutela economica e di progressiva valorizzazione del giocatore.
Il rilascio dell'ITC e la nuova configurazione delle 'validation exceptions'
Nel sistema FIFA dei trasferimenti internazionali, le validation exceptions rappresentano blocchi di natura tecnico-procedurale che si verificano all’interno del Transfer Matching System (TMS) e impediscono il completamento del trasferimento, richiedendo l’intervento diretto della FIFA.
Nel regime attuale, tali eccezioni possono derivare da cinque diverse situazioni. Le prime quattro hanno natura oggettiva e riguardano, tra l’altro, il trasferimento di minorenni senza autorizzazione, la violazione di un transfer ban, il superamento dei limiti sui prestiti o la richiesta dell’ITC al di fuori delle finestre consentite.
La quinta ipotesi - oggetto della riforma - si è invece distinta per il suo utilizzo strategico nella prassi: essa si verificava quando la federazione del club di provenienza rifiutava di rilasciare l’ITC e la federazione del nuovo club contestava tale rifiuto. In concreto, ciò consentiva talvolta ai club cedenti di utilizzare il mancato rilascio dell’ITC come leva negoziale nelle controversie contrattuali, lasciando il calciatore in una situazione di stallo e impedendogli di essere tesserato e di scendere in campo.
Una prima revisione successiva alla decisione Diarra aveva già inciso su questo meccanismo, imponendo alla federazione di origine di rilasciare l’ITC entro 72 ore dalla richiesta.
La versione più recente del FIFA RSTP compie però un passo ulteriore, intervenendo alla radice del problema. Da un lato, infatti, tale ipotesi non rientra più tra le validation exceptions; dall’altro, si stabilisce che la federazione di provenienza debba rilasciare l’ITC entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.
Al momento del rilascio, la federazione potrà comunque segnalare l’eventuale volontà del club di origine di riservarsi pretese economiche nei confronti del calciatore e/o del nuovo club. Tuttavia, viene chiarito in modo espresso che tale indicazione non potrà in alcun modo incidere né sulla possibilità del giocatore di essere registrato con il nuovo club, né sull’eventuale contenzioso contrattuale tra le parti.
La riforma realizza così una netta separazione tra il profilo amministrativo del trasferimento e quello, distinto, della controversia contrattuale, eliminando uno dei principali strumenti di pressione di cui i club disponevano nella prassi e rafforzando, al contempo, la libertà di circolazione dei calciatori.
Conclusione
Le modifiche al FIFA RSTP costituiscono la risposta diretta degli stakeholders del calcio internazionale alla 'decisione Diarra' dello scorso autunno e, in particolare, ai rilievi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa l'incompatibilità di alcune disposizioni di tale regolamento (in primis l'articolo 17) con i principi sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla concorrenza.
Il progressivo passaggio da un modello unilaterale a una logica più negoziale, insieme alla crescente attenzione per la posizione dei calciatori - in particolare quelli con retribuzioni contenute - e a una maggiore prevedibilità dei meccanismi di responsabilità, contribuisce a delineare un quadro più strutturato, seppur inevitabilmente più complesso.
Tale riassetto emerge con particolare evidenza nel nuovo articolo 17, che supera un approccio incentrato sulla sanzionabilità del (solo) recesso senza giusta causa e introduce un sistema più articolato, che mira ad arginare una serie di condotte illegittimamente adottate nella prassi come leva negoziale a scapito della parte debole del rapporto, rafforzando l’equilibrio tra le parti. Le nuove disposizioni precisano, inoltre, i criteri di determinazione del risarcimento, chiariscono le ipotesi di responsabilità dei nuovi club e sostituiscono il precedente sistema sanzionatorio con un modello graduato, più idoneo a tener conto della diversa gravità delle violazioni e delle circostanze del caso concreto.
Parallelamente, anche il riconoscimento dell’interesse economico del calciatore al valore del proprio trasferimento, sancito dal nuovo articolo 21bis, appare in linea di principio condivisibile, pur presentando alcuni profili potenzialmente critici. La limitazione alla componente fissa del corrispettivo potrebbe infatti incentivare il ricorso in misura massiccia a forme di remunerazione variabile, con possibili effetti distorsivi a danno del giocatore.
Nel complesso, l'aggiornamento del FIFA RSTP rappresenta uno sviluppo positivo: la sua effettiva portata dovrà tuttavia essere valutata alla luce della prassi applicativa del Football Tribunal e dal coordinamento con i nuovi Procedural Rules Governing the Football Tribunal e FIFA Disciplinary Code, entrambi destinati ad entrare in vigore il 1° gennaio 2027.
Con il contributo di Keshava Navale.
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